La legislazione italiana riconosce il valore ed il ruolo del volontariato, come espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo, incoraggiandone e sostenendone la diffusione e l'organizzazione. La legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, infatti, assegna al volontariato il ruolo di "struttura operativa nazionale", al pari delle forze istituzionali quali i Vigili del Fuoco, le Forze Armate e di Polizia, ecc. Ciò comporta anche la determinazione di alcune norme a tutela del volontario e delle associazioni registrate:

Oggi ogni volontario è finalmente in grado di poter prestare la sua opera senza alcun timore di ripercussioni sul posto di lavoro. Il DPR 194/01 infatti stabilisce alcune importanti forme di tutela del volontario che si assenta dal posto di lavoro, tra cui il mantenimento della normale retribuzione e la possibilità di assentarsi per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni all'anno.

E' prevista una copertura assicurativa secondo le modalità della Legge 266 sul volontariato e successivi decreti ministeriali.

E’ previsto il rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazioni, emergenza e formazione.

Con Protezione Civile si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.
Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della protezione civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte.
In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. Ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. Nei casi di emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, mentre la responsabilità politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


